Ordinanza Sindacale n.22/22 Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.

Ordinanza Sindacale n.22/22 Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.

ORDINANZA SINDACALE n.22/22 - Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.

Data:

26 luglio 2022

Tempo di lettura:

11 min

intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.
intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.

Descrizione

                                                   ORDINANZA SINDACALE n.22/22

OGGETTO: Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi.

                                                                IL SINDACO

PREMESSO:

CHE durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio e l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, anche perché, offrono ai giovani, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

CHE tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini dimoranti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

CHE sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica;

RITENUTO opportuno contemperare opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell'utenza dei locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei dimoranti;

CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che operano sul territorio comunale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare appositi provvedimenti al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale presso esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive, stabilimenti balneari e tutti quegli esercizi pubblici in cui, come attività complementare sia diffusa musica, consentendo così il libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L, 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari dì apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

CONSIDERATO che si intendono definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni o assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici;

VISTE le ultime pronunce giurisprudenziali e, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del c.p. (Sentenza nr. 26738/2006; sentenza nr. 25424/2016);

VISTO il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1934, n. 773 e relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999;

VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991 recante "Limiti massimi dì esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTA la L. n. 447 del 26.10.1995 e relativi decreti attuativi e il D.P.C.M. 01.03.1991, che, prevede applicabili al Comune di Lipari, i livelli sonori limite di 60b BA diurni e di 50d BA notturni;

VISTA la L n. 267/2000;

VISTA la L. 689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ed i.;

VISTO gli arti. 9,10 e 17 bis del T.U.L.P.S.;

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTO l'art. 9, comma 3, della legge 25.08.1991, n. 287;

VISTA la Legge 30.03.2001 n. 125;

VISTO il D.L 23.05.2008 n. 92;

VISTO il O.M. 5.8.2008;

VISTO il D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 modificato da D.Lgs. 147/2012;

VISTO l'art. 4 Tutti. B del D.P.R. n. 227/2011;

VISTO il D.L. n. 5/2012 e le legge 4.4.2012 n. 35;

VISTO il D.Lgs. n. 222/2016 - Tab. A, sez. I, punto 5, n. 77;

VISTO il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.04.2017, n. 48:

VISTA la Direttiva del Prefetto dì Messina datata 10.04.2014 avente per oggetto "inquinamento acustico da pubblici esercizi".

VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, di cui all'art. 19, ha attribuito ai comuni le funzioni previste dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. ma, che il Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S., Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale , con nota 557 del 19.11.2013, ha comunicato che in Sicilia "in mancanza di norme di attuazione delio Statuto Speciale, la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative previste dal TULPS fa tuttora capo ai Questore e non ai Comuni";

Richiamata la Circolare del Ministero dell'interno - Dip. della P.S. del 07.06.2017 "Safety and Security" (D.L. n. 14/2017) e potenziate, da ultimo, nel Decreto "Sicurezza" n. 113/2018 e prot. nr. 0044392 del 24.04.2019;

Ritenuto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo con i differenti interessi di tutela dell'attività d'impresa e di sostegno alle attività commerciali e turistiche;

AI fine di voler regolamentare l'attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici per quanto attiene le emissioni acustiche, individuando date e orari in cui è possibile esercitare il predetto intrattenimento, affinchè vengano tutelati gli interessi degli operatori del settore e non siano di disturbo ai dimoranti delle zone in cui insistono gli esercizi pubblici;

Rilevato che la presente ordinanza è suscettibile di costituire fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

Visto l'art. 9 del TULPS ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivo di pubblico interesse;

Onde consentire il rispetto ed il controllo da parte delle Forze dell'ordine;

Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

ORDINA

Ai privati autorizzati ad emissioni sonore, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione, ai titolari di circoli e/o associazioni, ai titolari dì spiagge attrezzate e di stabilimenti balneari e per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore, ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, che per tenere intrattenimenti musicali anche nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, potranno essere esercitati intrattenimenti musicali nel rispetto delle modalità di seguito indicate e non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio piste da ballo o sedie disposte a platea). La diffusione di musica infatti, ha il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale o, peggio, in attività di trattenimento danzante ancorché estemporaneo e non previsto dal titolare/preposto del pubblico esercizio autorizzato alla diffusione sonora.

L'attività di allietamento con piccoli intrattenimenti musicali è consentita rispettando i giorni e gli orari di seguito riportati, nel rispetto dei valori limite degli ambienti abitativi imposti dal DPCM del 14.11,1997. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

Nel periodo compreso tra il 01 e il 24 luglio 2022 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali in materia di Covid):

-Nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo è consentita l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza, nei limiti della tollerabilità stabiliti dalle norme vigenti e, comunque, non superiore ai 35/40 WAT in quanto questa misura consente di non determinare danni acustici e, in ogni caso, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico in aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filodiffusione (stereo, radio, riproduttore di files audio, etc.);

Nel periodo compreso tra il 25 luglio ed il 04 settembre 2022(salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali in materia di Covid):

-Tutti i giorni dalle ore 20: alle ore 01:00 del giorno successivo, è consentita l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza nei limiti della tollerabilità stabiliti dalle norme vigenti, e comunque non superiore ai 35/40 WAT in quanto questa misura consente di non determinare danni acustici e, in ogni caso, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico in aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filodiffusione (stereo, radio, riproduttore di files audio, etc.);

E' vietato in ogni caso il Karaoke e l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc., che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonora particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati;

Al termine dell'orario disposto dalla presente ordinanza è comunque vietata qualsiasi immissione in ambiente esterno di musica, anche in filodiffusione.

Ai titolari e ai gestori di spiagge attrezzate e di stabilimenti balneari, ove all'attività principale si accompagnano emissioni sonore, non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, considerata la peculiare attività imprenditoriale è' consentita l'attività di intrattenimenti musicali (musica di ascolto), alle medesime condizioni di cui sopra, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, quale fascia oraria non rientrante tra quella normalmente dedicata al riposo delle occupazioni e del riposo delle persone, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle citate leggi.

Non rientrano tra le attività disciplinate dalla presente Ordinanza le manifestazioni organizzate o con il patrocinio del Comune di Malfa, sia all’interno dei locali sia all'esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale, etc.

In caso di concomitanza con manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzate dal Comune, Pro-Loco e altre associazioni, gli esercizi pubblici non potranno organizzare piccoli intrattenimenti musicali né all'interno, né all'esterno dei propri locali.

E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di diritto di cui all’art. 9 della legge 25 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, quando lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

Nel caso di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in caso di manifestazioni (concerti, spettacoli, feste popolari, festival, sagre, manifestazioni di partito e di sindacati, di beneficienza, luna-park, manifestazione sportive, feste patronali, ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo dì sorgenti sonore, dovranno presentare comunque richiesta scritta al Sindaco ed essere espressamente autorizzati.

Qualora i titolari di pubblici esercizi in occasione di particolari eventi o circostanze (matrimoni, compleanni, etc.) intendano fare uso di diffusione sonora e/o utilizzo di strumenti musicali che superano i limiti di legge, dovranno presentare apposita richiesta di autorizzazione, ex art. 69 TULPS, in deroga ai valori limite delle emissioni rumorose, in virtù del punto H, comma 1, art. 6 Legge quadro n. 447/1995, e devono conformarsi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nella comunicazione (SCIA) presentata ai preposti uffici comunali a mezzo pec: comunemalfa@pec.it;

o tramite piattaforma wwwimpresainungiomo.gov.it, deve essere allegata:

Relazione descrittiva esaustiva del tipo di attività, del programma e degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che verranno utilizzati;

Dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE;

Ricevuta di versamento per diritti di istruttoria SUAP;

Copia documento di identità in corso di validità.

Copia originale della documentazione tecnica allegata alla SCIA/Comunicazione, deve essere sempre tenuta nei locali in cui viene esercitata l'attività concessa, a disposizione degli operatori di Polizia per i controlli. In caso di riscontrata difformità tra la documentazione e la rispondenza della dotazione tecnica degli impianti e delle attrezzature utilizzati, presentate al SUAP con quelle poste in visione agli Organi di Polizia, fatto salvo le sanzioni penali eventualmente rilevate, conseguirà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa.

Prescrizioni da rispettare:

  1. Osservare scrupolosamente i limiti e le disposizioni introdotti dalla presente ordinanza in materia di inquinamento acustico nel rispetto del riposo e della quiete dell'ambiente vicino;
  2. Rispettare le norme in materia ed i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi del documento di impatto acustico ambientale relativo agli impianti di diffusione sonora, ai sensi della L.447/95 e del D.P.C.M. n. 215/99, comprovante il rispetto dei valori limite per le emissioni sonore, anche con l'installazione dì limitatori che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 60 dB fino alle ore 22:00 ed i 50dB dalle ore 22:00 e sino al limite orario come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente ordinanza.
  3. Il divieto di utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, come ad esempio il ballare, ancorché spontaneo degli astanti; accompagnamento della musica attraverso la battuta delle mani o del canto da parte degli avventori/astanti; l'incitamento del DJ o del cantante alla partecipazione attiva con canto, ballo, accompagnamento con battito delle mani all'esecuzione musicale, il Karaoke, ecc.);
  4. Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'ordine;
  5. Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli avventori, schiamazzi ecc., e informare tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario.
  6. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
  7. E' fatto altresì obbligo alla fine dei piccoli intrattenimenti esterni, su aree private o pubbliche in concessione, di ripulire tutta l'area e le zone limitrofe da rifiuti provenienti dalle manifestazioni organizzate da detti esercizi.
  8. In nessun caso è consentito occupare una superficie maggiore allo spazio di suolo pubblico concessionario.
  9. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
  10. Lo svolgersi di qualsiasi attività, attinente la tipologia dell'esercizio, sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo, lo stesso titolare ha l'obbligo di vigilare affinchè all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata a al decoro urbano.
  11. Garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio, nel rispetto delle modalità di conferimento degli RR.SS.UU. e del calendario così come previsto nelle vigenti ordinanze sindacali che regolamentano la materia.
  12. Ln caso di lamentele da parte di cittadini, per la troppa rumorosità, saranno immediatamente interessati gii organi competenti per la rilevazione del grado di rumorosità, si invitano pertanto gli esercenti a mettere in atto ogni misura affinché non vi sia disturbo della quiete pubblica. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995 il Sindaco, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissione sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
  13. Il Sindaco ai sensi dell'art 54, 3°comma del D.lgs 26712000 può ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico in caso di emergenza per situazione di inquinamento acustico o di disturbo alla quiete pubblica;
  14. n) Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10 della legge 26/10/1995 n. 447, in caso di mancanza di piano acustico o di verifica della non correttezza dell'atto notorio o di inquinamento acustico, ovvero quanto a causa di circostanze particolari in palese contrasto con le necessità degli abitanti, il Sindaco può ordinare la limitazione dell'orario del pubblico esercizio o addirittura disporne la chiusura ai sensi dell'art. 54,3° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

Le comunicazioni per gli intrattenimenti musicali, devono essere presentate all’Amministrazione del Comune di Malfa, cinque giorni prima delle date di evento.

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti musicali.

Sanzioni:

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art. 10, legge 26.10.1995, n.447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995 e il mancato rispetto della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. Un'attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80TULPS) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell’immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale;

L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto, comporta l'emanazione di ordinanza per cessazione attività;

In caso di attività musicale in assenza della relativa Comunicazione/SCIA, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente;

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per non inosservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 «Sanzioni amministrative" della legge 26 ottobre 1995 n. 447; ovvero:

  1. Il pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00, oltre all'immediata interruzione

dell'intrattenimento di seguito riportata, per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta comunicazione/SCIA o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente Ordinanza;

  1. Il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00, oltre all'immediata interruzione

dell'intrattenimento di seguito riportata, nei casi di superamento dei limiti dì emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/1995 e dalla presente Ordinanza.

  1. In caso di recidiva le autorizzazioni ammnistrative possono essere revocate o sospese in

qualsiasi momento, per abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, secondo le seguenti modalità:

Per lo sfioramento, verificato, dell'orario concesso o del perdurare di immissione con filodiffusione, comporterà automaticamente la sospensione dell'attività musicale di tre giorni;

per la seconda violazione; sospensione dell'attività musicale di sei giorni; per la terza violazione: revoca dell'autorizzazione dell'attività musicale.

Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

                                                                                DISPONE

L'esecutività della presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, salvo sopravvenute esigenze correlate all'ordine, sicurezza, igiene pubblica ed altre specifiche disposizioni che ne implicano la modifica.

La notifica, per le rispettive competenze, alla Stazione dei Carabinieri di S. Marina Salina, all’ufficio di Polizia Municipale di Malfa, al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune per la dovuta conoscenza.

                                                                             AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Ammnistrativo Regionale -TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania;

Ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.

 

Ultimo aggiornamento

13/01/2024 15:08

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