Descrizione
AVVISO
con deliberazione della G.M. n. 02 del 11.01.22 sono state deliberate le:
LIMITAZIONI PER L'AFFLUSSO DI VEICOLI A MOTORE NEI TERRITORI COMUNALI DI LENI, MALFA E SANTA MARINA SALINA NELL'ISOLA DI SALINA PER L'ANNO 2022.
ARTE. l – DIVIETI
Dal 15 luglio al 31 agosto 2022 è vietato lo sbarco e la circolazione sull'isola di Salina di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione residente stabilmente nei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, nonché ad autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.
ART.2 – DEROGHE
Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
- autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a soggetti iscritti proprietari di immobili nei territori dei tre Comuni dell'isola di Salina e iscritte nei rispettivi ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare (iscrizione dimostrata con relativa cartella esattoriale, o certificazione rilasciata da uno dei Comuni dell'isola);
- veicoli i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola di Salina, presso una struttura alberghiera, extra alberghiera, o casa privata;
- veicoli con targa estera;
- veicoli adibiti a trasporto merci, gas, carburante e trasporto rifiuti;
- autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
- veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente Autorità italiana o estera;
- autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico, o che trasportino artisti ed attrezzature per manifestazioni musicali e culturali, convegni, esposizioni e spettacoli, previa autorizzazione rilasciata dai Comuni interessati.
- veicoli elettrici;
ART. 3 - SANZIONI
Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al Decreto del Ministro della Giustizia in data 17 dicembre 2008, salvo eventuali aggiornamenti in itinere.